(iscritto nel Registro Regionale del Volontariato
con
Decreto n. 17347 del 22.10.1990, n. di settore 784)
versione finale, approvata dalla Regione Lombardia nel 1997 e
modificato il 9/2/99)
Art. 1 Denominazione e sede
1. E' costituita l'organizzazione di volontariato
denominata
“Gruppo Famiglia Marista Champagnat ONLUS” (di seguito: organizzazione).
2. L'organizzazione ha sede in Via Cardinal
Ferrari al n.
10, nel comune di Cesano Maderno (MI).
Art. 2 Natura dell’organizzazione
1. L’organizzazione si propone di svolgere
esclusivamente
l’attività di solidarietà sociale di cui al Titolo II,
nonché le attività ad
essa direttamente connesse, con esclusione di ogni attività
diversa.
Art. 3 Solidarietà
1. L'organizzazione, che non ha scopo di lucro,
persegue in
modo esclusivo, in osservanza ed in applicazione della legislazione
italiana in
materia, il fine della solidarietà civile, culturale e sociale
in conformità al
progetto di vita dell'Istituto dei Fratelli Maristi.
2. In particolare, essa:
a)
concorre
alla progressiva formazione integrale e sociale dei ragazzi e dei
giovani,
valorizzando la loro domanda educativa attraverso la scuola, la
famiglia e gli
appartenenti al gruppo;
b)
sviluppa le
dimensioni socioculturali e spirituali del gruppo, ispirandosi agli
insegnamenti di San M. Champagnat;
c)
ricerca le
forme attuali di povertà e di bisogno (sono da considerare
poveri anche coloro
ai quali serve compagnia, per età o malattia) e ne promuove la
soluzione;
d)
stimola e
consolida l'attività di volontariato, la nascita e la formazione
di volontari
in rapporto ai bisogni emergenti;
e)
sensibilizza
la scuola media "Fratelli Maristi" ai problemi degli emarginati e
delle missioni (alcuni rappresentanti intervengono alle assemblee di
apertura
dell'anno scolastico della scuola con lo scopo di far conoscere il
gruppo ai
genitori);
f)
partecipa
anche a tutte le attività dei Fratelli Maristi che hanno lo
scopo di favorire
la socializzazione e la formazione spirituale dei ragazzi (campi
estivi, gite,
incontri...).
3. L’organizzazione si propone di attuare tali
finalità
avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni
personali,
volontarie e gratuite dei propri soci.
Art. 4 Ammissione
1. Possono rivestire la qualità di soci
dell'organizzazione
tutte le persone che, entrate a contatto con la sua attività
apostolica,
condividono espressamente le finalità dell'organizzazione e sono
mosse da spirito
di solidarietà, altruismo, umiltà e generosità.
2. L'ammissione all'organizzazione è
deliberata, su domanda
del richiedente, dalla Assemblea.
Art. 5 Diritti
1. I soci hanno diritto di eleggere i propri
organi.
2. I soci hanno diritto di informazione e di
controllo, in
conformità allo statuto ed alle leggi vigenti.
3. I soci hanno altresì diritto:
•
di
presenziare alle riunioni dell'Assemblea;
•
di proporre
all’attenzione dell’organizzazione qualunque situazione e/o iniziativa
volta a
realizzare le finalità statutarie dell’organizzazione;
•
di
partecipare attivamente alle iniziative intraprese dall'organizzazione.
Art. 6 Doveri
1. I soci devono svolgere la propria
attività in modo
personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
2. Il comportamento verso gli altri soci, ed
all'esterno
dell'organizzazione, deve essere animato da spirito di
solidarietà ed attuato
con la massima correttezza e buona fede, in accordo con i principi
ispiratori
della Famiglia Marista (cfr. Progetto di Vita, Roma, 16-07-1990, ed.
Fms).
3. In ogni caso, i soci sono obbligati a
rispettare il
presente statuto ed a porre in essere le attività
preventivamente concordate dall’organizzazione.
Art. 7 Esclusione
1. La qualità di socio si perde per
decesso, dimissioni od
esclusione.
2. Può essere escluso il socio che non
partecipa alla vita
dell’organizzazione ovvero pone in essere comportamenti contrari alle
finalità
ed allo spirito della stessa.
3. L’esclusione viene deliberata con il voto
favorevole dei
due terzi dei soci, sentito il socio stesso.
Art. 8 Indicazione degli organi
1. Sono organi del gruppo l'Assemblea, il
Consiglio
Direttivo ed il Presidente.
2. Tutte le cariche sociali sono gratuite: nessuna
carica
attribuisce il diritto alla percezione di alcun compenso, fatto salvo
il
rimborso per le spese sostenute per ragioni inerenti all’ufficio
ricoperto.
Art. 9 Composizione
1. L'Assemblea è composta da tutti i soci
all'organizzazione
ed è l’organo sovrano dell’organizzazione.
2. Essa è presieduta dal Presidente.
Art. 10 Compiti
1. L’Assemblea ha i seguenti compiti:
a)
modifica lo
statuto;
b)
elegge i
singoli membri del Consiglio Direttivo e li revoca;
c)
approva il
piano delle attività;
d)
approva il
bilancio preventivo e consuntivo;
e)
delibera in
merito ad erogazioni liberali e donazioni in favore dell’organizzazione;
f)
delibera in
merito all’esclusione di un socio;
g)
adotta ed
attua eventuali convenzioni con Enti Statali od altre organizzazioni di
volontariato o similari;
h)
provvede su
ogni altra istanza che il Consiglio Direttivo intenda sottoporle.
Art. 11 Convocazione
1. L'Assemblea si riunisce ogni mese su
convocazione del
Presidente, ed ogni volta che ne sia fatta richiesta da almeno 1/10 dei
soci o
che il Presidente lo ritenga necessario.
2. Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso
nella forma
più idonea in relazione alle circostanze, e comunque in modo
tale da assicurare
l’effettiva partecipazione di tutti i soci.
Art. 12 Validità dell'Assemblea
1. L'Assemblea è validamente costituita
quando interviene un
terzo dei soci.
Art. 13 Votazione
1. L'Assemblea delibera in prima convocazione con
la
presenza di almeno la metà dei soci ed a maggioranza dei voti
dei presenti.
2. In seconda convocazione la deliberazione
è valida
qualunque sia il numero degli intervenuti.
3. La deliberazione è valida se vi è
l’intervento di almeno
tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza
dei
presenti nei seguenti casi:
a)
modificazione
dello statuto;
b)
nomina o
revoca di uno o più membri del Consiglio Direttivo;
c)
accettazione
di erogazioni liberali o di donazioni in favore dell’organizzazione;
d)
approvazione
del bilancio preventivo e consuntivo;
e)
adozione di
convenzioni con Enti Statali od altre organizzazioni di volontariato o
similari.
Art. 14 Verbalizzazione
1. Le discussioni e le deliberazioni
dell'Assemblea sono
riportate in un verbale redatto in forma riassuntiva dal Segretario e
sottoscritto dal Presidente.
2. Il verbale è tenuto, a cura del
Presidente, nella sede
dell'organizzazione.
3. Ogni socio dell'organizzazione ha diritto di
consultare
il verbale e di ottenerne copia.
Art. 15 Composizione del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è formato dal
Presidente, dal
Vicepresidente, dal Segretario, dal Tesoriere e dall’Assistente
spirituale.
Art. 16 Compiti e deliberazioni del Consiglio
Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo svolge, su indicazione
dell'Assemblea, le attività esecutive relative
all'organizzazione ed ogni altra
funzione che lo statuto o la legge non riservino all’Assemblea.
2. Il Consiglio Direttivo è validamente
costituito quando
sono presenti n. 3 componenti.
3. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
a)
determina il
programma di lavoro sulla base delle direttive indicate dall’Assemblea;
b)
autorizza le
spese e determina le modalità di reperimento dei fondi necessari
alla vita
dell’organizzazione.
4. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono
assunte a
maggioranza dei presenti.
Art. 17 Durata in carica del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni,
ed è
rieleggibile per un secondo triennio.
2. Un mese prima della scadenza, il Presidente
convoca
l'Assemblea per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
3. Qualora, durante il mandato, venissero a
mancare uno o
più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso
coopterà altri soci in
sostituzione di essi, i quali rimarranno in carica fino alla prima
Assemblea
successiva, la quale potrà confermarli fino alla scadenza del
mandato del
Consiglio Direttivo.
4. Nel caso in cui venga a mancare l’Assistente
spirituale,
il Consiglio ne informa senza ritardo l’assemblea, la quale nomina il
nuovo
Assistente, con il beneplacito del Fratello Provinciale della
Congregazione dei
Fratelli Maristi, così come disposto dall’art. 22.1.
5. Qualora venisse meno la maggioranza dei membri
del
Consiglio Direttivo, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà
decaduto.
Art. 18 Funzioni del Presidente
1. Il Presidente è eletto dalll’Assemblea
con le maggioranze
di cui all’art. 13.3.
2. Il Presidente rappresenta l'organizzazione e
compie tutti
gli atti giuridici che impegnano l'organizzazione.
2. Il Presidente ha i seguenti compiti:
a)
presiede
l'Assemblea e cura l'ordinato svolgimento dei lavori;
b)
sottoscrive
il verbale dell'Assemblea, compilato dal Segretario, e cura che sia
custodito
presso la sede dell'organizzazione, dove può essere consultato
dai soci;
c)
dispone in
merito all’attuazione delle delibere dell’Assemblea, in accordo con il
Consiglio Direttivo;
d)
firma, a
nome del Consiglio Direttivo, i documenti e la corrispondenza;
e)
affronta, in
accordo con l'Assistente spirituale, i casi gravi o urgenti;
f)
autorizza,
in accordo con il Tesoriere, nei casi di gravità ed urgenza,
spese non
preventivamente deliberate dal Consiglio, informando senza ritardo il
Consiglio
stesso e l’Assemblea delle determinazioni adottate.
Art. 19 Funzioni del Vicepresidente
1. Il Vicepresidente è eletto
dall’Assemblea con le
maggioranze di cui all’art. 13.3.
2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in
caso di
assenza o di impedimento, assumendone in tal caso tutte le funzioni
fino alla
cessazione dell’assenza o dell’impedimento.
Art. 20 Funzioni del Segretario
1. Il Segretario è eletto dall’Assemblea
con le maggioranze
di cui all’art. 13.3.
2. il Segretario ha i seguenti compiti:
a)
redige
l'ordine del giorno in accordo con il Presidente;
b)
redige i
verbali delle sedute dell’Assemblea;
c)
cura
l'inventario dei beni dell’organizzazione;
d)
mantiene la
corrispondenza con tutti gli enti con i quali l'organizzazione ha
rapporti;
e)
aggiorna
l'elenco e il registro dei soci;
f)
redige,
insieme con il Tesoriere, il bilancio preventivo e consuntivo.
Art. 21 Funzioni del Tesoriere
1. Il Tesoriere è eletto dall’Assemblea con
le maggioranze
di cui all’art. 13.3.
2. Il Tesoriere ha i seguenti compiti:
a)
amministra
la cassa e provvede alle riscossioni e ai pagamenti;
b)
informa
mensilmente l'Assemblea di ogni entrata e uscita di denaro e dà
in visione ai
soci il libro cassa in ogni riunione;
c)
prepara,
insieme con il Segretario, il bilancio preventivo e consuntivo che
sarà
sottoposto all'Assemblea per l'approvazione;
d)
affronta,
insieme con il Presidente, le spese straordinarie di cui all’art. 18 f).
Art. 22 Funzioni dell'Assistente spirituale
1. L'Assistente spirituale viene indicato
dall'Assemblea tra
i Fratelli Maristi assegnati alla Comunità di Cesano Maderno e
viene nominato
con il beneplacito del Fratello Provinciale.
2. Egli mantiene il collegamento formativo con la
Congregazione stessa, sostiene spiritualmente l'associazione, secondo
il
carisma di San M. Champagnat (cfr. Art. 6.2.).
Art. 23 Indicazione delle risorse
1. L'organizzazione trae le risorse economiche per
il
funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
•
contributi
volontari
•
donazioni
•
sottoscrizioni
a premi
•
offerte
libere dei soci
2. Il fondo è depositato presso una banca
sotto forma di
libretto di risparmio al portatore.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta
con firme
congiunte del Presidente e del Tesoriere.
Art. 24 I beni
1. I beni dell'organizzazione sono beni immobili,
beni
registrati mobili e beni mobili.
2. I beni immobili ed i beni mobili registrati
possono
essere acquisiti dall'organizzazione e sono ad essa intestati.
3. I beni mobili di proprietà dei soci sono
dati in comodato
gratuito all'organizzazione.
4. I beni immobili, i beni mobili registrati,
nonché i beni
mobili che sono collocati nella sede della organizzazione, sono
elencati
nell'inventario, che è depositato presso la sede
dell'organizzazione, e può
essere liberamente consultato dai soci.
Art. 25 Contributi
1. Ogni socio può, liberamente e
proporzionalmente alle
proprie possibilità, contribuire con propri versamenti alle
necessità
dell’organizzazione.
Art. 26 Liberalità e donazioni
1. Le erogazioni liberali in denaro, e le
donazioni, sono
accettate dalla Assemblea con le maggioranze indicate nell’art. 13.3.
2. L’Assemblea delibera sulle modalità di
utilizzazione
delle erogazioni liberali e delle donazioni accettate, destinandole
esclusivamente alla realizzazione delle finalità statutarie
dell'organizzazione.
Art. 27 Redazione ed approvazione del Bilancio
1.
L’esercizio
si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 31 maggio, il Consiglio Direttivo
sottopone
all’Assemblea il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente ed
entro il
31 dicembre il bilancio preventivo relativo all’anno successivo.
3. I bilanci devono restare depositati nella sede
dell’organizzazione
nei quindici giorni che precedono l’Assemblea che deve approvarli, a
disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro
lettura.
4. La richiesta di copia è soddisfatta
dall’organizzazione a
spese del richiedente.
Art.28 Utili ed avanzi di gestione
1. L’organizzazione di volontariato non
distribuisce, anche
in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione durante la propria
esistenza, a
meno che ciò non sia imposto dalla legge.
2. L’organizzazione impiega gli utili e gli avanzi
di
gestione solo ed esclusivamente per la realizzazione delle
attività
istituzionali indicate nel presente statuto e di quelle ad esse
direttamente
connesse.
Art. 29 Deliberazione delle convenzioni
1. L’adozione di convenzioni tra l'organizzazione
di
volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dall'Assemblea
con le
maggioranze indicate nell’art. 13.3.
2. Copia di ogni convenzione è custodita a
cura del
Presidente nella sede dell'organizzazione.
Art. 30 Assicurazione
1. I soci sono assicurati per malattie, infortunio
e per la
responsabilità civile verso terzi.
Titolo IX - Rapporti con altri enti e soggetti
Art. 31 Rapporti con enti e soggetti privati
1. L'organizzazione può avvalersi
dell'aiuto gratuito di
soggetti privati per lo svolgimento delle finalità di
solidarietà.
Titolo X - Estinzione dell’organizzazione
Art. 32 Estinzione dell’associazione
1. L’associazione ha durata illimitata e si
estingue con le
modalità di cui all’art. 27 Cod. Civ.
2. In caso di scioglimento o cessazione
dell'organizzazione
per qualunque causa, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad
altre
organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di
pubblica utilità,
sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della
legge 23
dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 33 Disposizioni finali
1. Il presente statuto abroga interamente il
precedente ed è
stato approvato all’unanimità dei soci.
2. Eventuali proposte di modifica dello statuto
possono
essere presentate all’assemblea da uno degli organi o da almeno cinque
soci. Le
deliberazioni di modifica dello statuto sono adottate con le
maggioranze di cui
all’art. 13.3.
2. Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle leggi nazionali e regionali vigenti in materia.