STATUTO del “Gruppo Famiglia Marista Champagnat ONLUS”

(iscritto nel Registro Regionale del Volontariato con Decreto n. 17347 del 22.10.1990, n. di settore 784)
versione finale, approvata dalla Regione Lombardia nel 1997 e modificato il 9/2/99)

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 Denominazione e sede

1. E' costituita l'organizzazione di volontariato denominata “Gruppo Famiglia Marista Champagnat ONLUS” (di seguito: organizzazione).

2. L'organizzazione ha sede in Via Cardinal Ferrari al n. 10, nel comune di Cesano Maderno (MI).

Art. 2 Natura dell’organizzazione

1. L’organizzazione si propone di svolgere esclusivamente l’attività di solidarietà sociale di cui al Titolo II, nonché le attività ad essa direttamente connesse, con esclusione di ogni attività diversa.

Titolo II - Finalità dell'organizzazione

Art. 3 Solidarietà

1. L'organizzazione, che non ha scopo di lucro, persegue in modo esclusivo, in osservanza ed in applicazione della legislazione italiana in materia, il fine della solidarietà civile, culturale e sociale in conformità al progetto di vita dell'Istituto dei Fratelli Maristi.

2. In particolare, essa:

a)         concorre alla progressiva formazione integrale e sociale dei ragazzi e dei giovani, valorizzando la loro domanda educativa attraverso la scuola, la famiglia e gli appartenenti al gruppo;

b)         sviluppa le dimensioni socioculturali e spirituali del gruppo, ispirandosi agli insegnamenti di San M. Champagnat;

c)         ricerca le forme attuali di povertà e di bisogno (sono da considerare poveri anche coloro ai quali serve compagnia, per età o malattia) e ne promuove la soluzione;

d)         stimola e consolida l'attività di volontariato, la nascita e la formazione di volontari in rapporto ai bisogni emergenti;

e)         sensibilizza la scuola media "Fratelli Maristi" ai problemi degli emarginati e delle missioni (alcuni rappresentanti intervengono alle assemblee di apertura dell'anno scolastico della scuola con lo scopo di far conoscere il gruppo ai genitori);

f)          partecipa anche a tutte le attività dei Fratelli Maristi che hanno lo scopo di favorire la socializzazione e la formazione spirituale dei ragazzi (campi estivi, gite, incontri...).

3. L’organizzazione si propone di attuare tali finalità avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci.

Titolo III – I Soci

Art. 4 Ammissione

1. Possono rivestire la qualità di soci dell'organizzazione tutte le persone che, entrate a contatto con la sua attività apostolica, condividono espressamente le finalità dell'organizzazione e sono mosse da spirito di solidarietà, altruismo, umiltà e generosità.

2. L'ammissione all'organizzazione è deliberata, su domanda del richiedente, dalla Assemblea.

Art. 5 Diritti

1. I soci hanno diritto di eleggere i propri organi.

2. I soci hanno diritto di informazione e di controllo, in conformità allo statuto ed alle leggi vigenti.

3. I soci hanno altresì diritto:

          di presenziare alle riunioni dell'Assemblea;

          di proporre all’attenzione dell’organizzazione qualunque situazione e/o iniziativa volta a realizzare le finalità statutarie dell’organizzazione;

          di partecipare attivamente alle iniziative intraprese dall'organizzazione.

Art. 6 Doveri

1. I soci devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

2. Il comportamento verso gli altri soci, ed all'esterno dell'organizzazione, deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con la massima correttezza e buona fede, in accordo con i principi ispiratori della Famiglia Marista (cfr. Progetto di Vita, Roma, 16-07-1990, ed. Fms).

3. In ogni caso, i soci sono obbligati a rispettare il presente statuto ed a porre in essere le attività preventivamente concordate dall’organizzazione.

Art. 7 Esclusione

1. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni od esclusione.

2. Può essere escluso il socio che non partecipa alla vita dell’organizzazione ovvero pone in essere comportamenti contrari alle finalità ed allo spirito della stessa.

3. L’esclusione viene deliberata con il voto favorevole dei due terzi dei soci, sentito il socio stesso.

Titolo IV - Gli organi

Art. 8 Indicazione degli organi

1. Sono organi del gruppo l'Assemblea, il Consiglio Direttivo ed il Presidente.

2. Tutte le cariche sociali sono gratuite: nessuna carica attribuisce il diritto alla percezione di alcun compenso, fatto salvo il rimborso per le spese sostenute per ragioni inerenti all’ufficio ricoperto.

CAPO I  L'ASSEMBLEA

Art. 9 Composizione

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci all'organizzazione ed è l’organo sovrano dell’organizzazione.

2. Essa è presieduta dal Presidente.

Art. 10 Compiti

1. L’Assemblea ha i seguenti compiti:

a)         modifica lo statuto;

b)         elegge i singoli membri del Consiglio Direttivo e li revoca;

c)         approva il piano delle attività;

d)         approva il bilancio preventivo e consuntivo;

e)         delibera in merito ad erogazioni liberali e donazioni in favore dell’organizzazione;

f)          delibera in merito all’esclusione di un socio;

g)         adotta ed attua eventuali convenzioni con Enti Statali od altre organizzazioni di volontariato o similari;

h)         provvede su ogni altra istanza che il Consiglio Direttivo intenda sottoporle.

Art. 11 Convocazione

1. L'Assemblea si riunisce ogni mese su convocazione del Presidente, ed ogni volta che ne sia fatta richiesta da almeno 1/10 dei soci o che il Presidente lo ritenga necessario.

2. Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso nella forma più idonea in relazione alle circostanze, e comunque in modo tale da assicurare l’effettiva partecipazione di tutti i soci.

Art. 12 Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è validamente costituita quando interviene un terzo dei soci.

Art. 13 Votazione

1. L'Assemblea delibera in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci ed a maggioranza dei voti dei presenti.

2. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

3. La deliberazione è valida se vi è l’intervento di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti nei seguenti casi:

a)         modificazione dello statuto;

b)         nomina o revoca di uno o più membri del Consiglio Direttivo;

c)         accettazione di erogazioni liberali o di donazioni in favore dell’organizzazione;

d)         approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;

e)         adozione di convenzioni con Enti Statali od altre organizzazioni di volontariato o similari.

Art. 14 Verbalizzazione

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto in forma riassuntiva dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

2. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'organizzazione.

3. Ogni socio dell'organizzazione ha diritto di consultare il verbale e di ottenerne copia.

CAPO II  IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15 Composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario, dal Tesoriere e dall’Assistente spirituale.

Art. 16 Compiti e deliberazioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo svolge, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'organizzazione ed ogni altra funzione che lo statuto o la legge non riservino all’Assemblea.

2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti n. 3 componenti.

3. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

a)         determina il programma di lavoro sulla base delle direttive indicate dall’Assemblea;

b)         autorizza le spese e determina le modalità di reperimento dei fondi necessari alla vita dell’organizzazione.

4. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Art. 17 Durata in carica del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni, ed è rieleggibile per un secondo triennio.

2. Un mese prima della scadenza, il Presidente convoca l'Assemblea per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

3. Qualora, durante il mandato, venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso coopterà altri soci in sostituzione di essi, i quali rimarranno in carica fino alla prima Assemblea successiva, la quale potrà confermarli fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

4. Nel caso in cui venga a mancare l’Assistente spirituale, il Consiglio ne informa senza ritardo l’assemblea, la quale nomina il nuovo Assistente, con il beneplacito del Fratello Provinciale della Congregazione dei Fratelli Maristi, così come disposto dall’art. 22.1.

5. Qualora venisse meno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto.

Art. 18 Funzioni del Presidente

1. Il Presidente è eletto dalll’Assemblea con le maggioranze di cui all’art. 13.3.

2. Il Presidente rappresenta l'organizzazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'organizzazione.

2. Il Presidente ha i seguenti compiti:

a)         presiede l'Assemblea e cura l'ordinato svolgimento dei lavori;

b)         sottoscrive il verbale dell'Assemblea, compilato dal Segretario, e cura che sia custodito presso la sede dell'organizzazione, dove può essere consultato dai soci;

c)         dispone in merito all’attuazione delle delibere dell’Assemblea, in accordo con il Consiglio Direttivo;

d)         firma, a nome del Consiglio Direttivo, i documenti e la corrispondenza;

e)         affronta, in accordo con l'Assistente spirituale, i casi gravi o urgenti;

f)          autorizza, in accordo con il Tesoriere, nei casi di gravità ed urgenza, spese non preventivamente deliberate dal Consiglio, informando senza ritardo il Consiglio stesso e l’Assemblea delle determinazioni adottate.

Art. 19 Funzioni del Vicepresidente

1. Il Vicepresidente è eletto dall’Assemblea con le maggioranze di cui all’art. 13.3.

2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento, assumendone in tal caso tutte le funzioni fino alla cessazione dell’assenza o dell’impedimento.

Art. 20 Funzioni del Segretario

1. Il Segretario è eletto dall’Assemblea con le maggioranze di cui all’art. 13.3.

2. il Segretario ha i seguenti compiti:

a)         redige l'ordine del giorno in accordo con il Presidente;

b)         redige i verbali delle sedute dell’Assemblea;

c)         cura l'inventario dei beni dell’organizzazione;

d)         mantiene la corrispondenza con tutti gli enti con i quali l'organizzazione ha rapporti;

e)         aggiorna l'elenco e il registro dei soci;

f)          redige, insieme con il Tesoriere, il bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 21 Funzioni del Tesoriere

1. Il Tesoriere è eletto dall’Assemblea con le maggioranze di cui all’art. 13.3.

2. Il Tesoriere ha i seguenti compiti:

a)         amministra la cassa e provvede alle riscossioni e ai pagamenti;

b)         informa mensilmente l'Assemblea di ogni entrata e uscita di denaro e dà in visione ai soci il libro cassa in ogni riunione;

c)         prepara, insieme con il Segretario, il bilancio preventivo e consuntivo che sarà sottoposto all'Assemblea per l'approvazione;

d)         affronta, insieme con il Presidente, le spese straordinarie di cui all’art. 18 f).

Art. 22 Funzioni dell'Assistente spirituale

1. L'Assistente spirituale viene indicato dall'Assemblea tra i Fratelli Maristi assegnati alla Comunità di Cesano Maderno e viene nominato con il beneplacito del Fratello Provinciale.

2. Egli mantiene il collegamento formativo con la Congregazione stessa, sostiene spiritualmente l'associazione, secondo il carisma di San M. Champagnat (cfr. Art. 6.2.).

Titolo V - Risorse economiche

Art. 23 Indicazione delle risorse

1. L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

          contributi volontari

          donazioni

          sottoscrizioni a premi

          offerte libere dei soci

2. Il fondo è depositato presso una banca sotto forma di libretto di risparmio al portatore.

3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Tesoriere.

Art. 24 I beni

1. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

2. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquisiti dall'organizzazione e sono ad essa intestati.

3. I beni mobili di proprietà dei soci sono dati in comodato gratuito all'organizzazione.

4. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede della organizzazione, sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione, e può essere liberamente consultato dai soci.

Art. 25 Contributi

1. Ogni socio può, liberamente e proporzionalmente alle proprie possibilità, contribuire con propri versamenti alle necessità dell’organizzazione.

Art. 26 Liberalità e donazioni

1. Le erogazioni liberali in denaro, e le donazioni, sono accettate dalla Assemblea con le maggioranze indicate nell’art. 13.3.

2. L’Assemblea delibera sulle modalità di utilizzazione delle erogazioni liberali e delle donazioni accettate, destinandole esclusivamente alla realizzazione delle finalità statutarie dell'organizzazione.

Titolo VI - Il Bilancio

Art. 27 Redazione ed approvazione del Bilancio

1.         L’esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 31 maggio, il Consiglio Direttivo sottopone all’Assemblea il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all’anno successivo.

3. I bilanci devono restare depositati nella sede dell’organizzazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea che deve approvarli, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

4. La richiesta di copia è soddisfatta dall’organizzazione a spese del richiedente.

Art.28 Utili ed avanzi di gestione

1. L’organizzazione di volontariato non distribuisce, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione durante la propria esistenza, a meno che ciò non sia imposto dalla legge.

2. L’organizzazione impiega gli utili e gli avanzi di gestione solo ed esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali indicate nel presente statuto e di quelle ad esse direttamente connesse.

Titolo VII – Le convenzioni

Art. 29 Deliberazione delle convenzioni

1. L’adozione di convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dall'Assemblea con le maggioranze indicate nell’art. 13.3.

2. Copia di ogni convenzione è custodita a cura del Presidente nella sede dell'organizzazione.

Titolo VIII - La responsabilità

Art. 30 Assicurazione

1. I soci sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

Titolo IX - Rapporti con altri enti e soggetti

Art. 31 Rapporti con enti e soggetti privati

1. L'organizzazione può avvalersi dell'aiuto gratuito di soggetti privati per lo svolgimento delle finalità di solidarietà.

Titolo X - Estinzione dell’organizzazione

Art. 32 Estinzione dell’associazione

1. L’associazione ha durata illimitata e si estingue con le modalità di cui all’art. 27 Cod. Civ.

2. In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione per qualunque causa, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Titolo XI - Disposizioni transitorie e finali

Art. 33 Disposizioni finali

1. Il presente statuto abroga interamente il precedente ed è stato approvato all’unanimità dei soci.

2. Eventuali proposte di modifica dello statuto possono essere presentate all’assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le deliberazioni di modifica dello statuto sono adottate con le maggioranze di cui all’art. 13.3.

2. Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle leggi nazionali e regionali vigenti in materia.