Esame di Stato
Prot. 10491
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica - Ufficio Sesto - |
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Roma, 15 ottobre 2009 | |
Oggetto: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2009/2010 - Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione. | |
Per l’anno scolastico 2009/2010, si confermano le disposizioni impartite nei decorsi anni scolastici con la C.M. n.90 del 26 ottobre 2007 e con la C.M. n.77 del 25 settembre 2008, qui allegate, in relazione alle modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione agli esami di Stato da parte dei candidati interni ed esterni e alla procedura di assegnazione dei candidati esterni alle istituzioni scolastiche, con le seguenti modifiche. Le date relative all’anno scolastico 2007/2008 contenute nella citata C.M. n.90/2007 si intendono puntualmente riferite all’anno scolastico 2009/2010, anziché all’anno 2007/2008. Per una chiara leggibilità, le stesse vengono di seguito indicate: - 30 novembre 2009, termine di presentazione della domanda da parte dei candidati interni al proprio dirigente scolastico; - 31 gennaio 2010, termine di presentazione della domanda al proprio dirigente scolastico da parte degli alunni frequentanti la penultima classe per abbreviazione per merito; In relazione agli alunni della penultima classe, si fa presente che il D.P.R. 22 giugno 2009, n.122, art.6, comma 2, ha innovato nella disciplina relativa all’ammissione, per abbreviazione per merito, agli esami di Stato del secondo ciclo. Ai sensi del comma 2, articolo 6, del suddetto DPR n.122/2009, sono ammessi, a domanda, direttamente agli esami di Stato del secondo ciclo gli alunni della penultima classe che hanno riportato, nello scrutinio finale, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica. IL DIRETTORE GENERALE
Mario G. Dutto |